Titoli di Stato: conversione forzata, giurisdizione e competenze speciali

Il Regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. “Bruxelles I bis“), “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale“, non si applica alle controversie riguardanti la conversione forzata di Titoli di Stato decisa da un governo a causa della grave crisi economica. Questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La questione interpretativa è stata sollevata in un giudizio tra la Repubblica Ellenica e un risparmiatore, cittadino austriaco, titolare di Titoli di Stato greci acquistati attraverso una banca austriaca, poi convertiti dalla Grecia con altrettanti di nuova emissione, con condizioni unilaterali e retroattive, aventi valore nominale inferiore.

In particolare, il risparmiatore si era rivolto al giudice austriaco per ottenere il rispetto delle originarie condizioni di emissione dei titoli obbligazionari ovvero il risarcimento del danno per il loro mancato adempimento. La Repubblica Ellenica, da canto suo, aveva eccepito il difetto di giurisdizione. La Corte di Cassazione dell’Austria (Oberster Gerichtshof) ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del Regolamento UE n. 1215/2012.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha escluso la controversia dall’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012 in quanto quest’ultimo “si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale” e “non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)“.

I Giudice Europei hanno valutato l’operato della Grecia come espressione dell’esercizio del diritto sovrano proprio di ogni Stato membro. L’intervento legislativo, finalizzato alla ristrutturazione del debito pubblico, si era reso necessario per prevenire il rischio di fallimento dei pagamenti dello Stato e garantire la stabilità finanziaria della zona euro.