Modifiche alle disposizioni sull’ABF, strumento di risoluzione delle controversie con le banche

Alla luce del crescente successo dell’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF“), il 12 agosto 2020 Banca d’Italia ha pubblicato la nuova versione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento.

A seguito delle modifiche, all’ABF possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari che abbiano ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se il ricorrente, invece, chiede il rimborso o il risarcimento del danno a qualunque titolo, il limite del valore è stato innalzato fino ad € 200.000,00 (l’importo precedente è stato raddoppiato).

Nell’ipotesi in cui sulla questione oggetto del ricorso si sia formato un consolidato orientamento dell’ABF, in base al quale le domande del ricorrente troverebbero accoglimento, sono stati attribuiti al presidente del collegio poteri e prerogative molto rilevanti. In particolare, in tali circostanza, il presidente può, a sua discrezione, rimettere la controversia al collegio, e in tal caso si prosegue nelle forme ordinarie; decidere il ricorso con provvedimento monocratico; ovvero proporre alle parti una definizione bonaria della lite.

Inoltre sono stati ridotti i tempi di conclusione dei procedimenti: la questione deve essere definita entro 90 giorni, prorogabili massimo di ulteriore 90 giorni, e, per assicurarne il rispetto, sono stati previsti termini perentori per lo scambio degli scritti difensivi e per l’adozione dei vari provvedimenti da parte dell’Arbitro.

Sono mutate anche le conseguenze previste se la banca non si adegua alla decisione dell’ABF: l’inadempimento ora verrà pubblicato, non solo sui quotidiani, ma altresì messo in evidenza sulla pagina iniziale del sito internet dell’Istituto per un periodo di sei mesi, anche qualora faccia parte di un gruppo, oltre che sul sito internet dell’Arbitro per cinque anni.

Si ricorda che l’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF“) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

L’ABF, infatti, consente ai clienti di risolvere in tempi contenuti e con costi irrisori le controversie insorte con le banche e gli altri intermediari, così evitando il ricorso alla lenta e costosa giustizia civile.
In particolare, come sono previsti costi irrisorio per instaurare il giudizio arbitrale, di gran lunga inferiori ai costi della giustizia civile, così anche i costi per l’assistenza legale sono molto modesti. L’assistenza legale, va detto, non è obbligatoria, potendo il cliente scegliere di redigere e di presentare il ricorso anche da solo, tuttavia l’ausilio di un professionista in un settore altamente tecnico come quello bancario/finanziario parrebbe quantomeno auspicabile.

Anche la disciplina delle spese legali risulta decisamente favorevole al cliente in quanto, in caso di rigetto del ricorso, egli non sarà condannato al rimborso delle spese legali sostenute da controparte (la banca o altri intermediari) ma, nel caso opposto di accoglimento delle proprie istanze, il cliente potrebbe vedersi riconosciuta una somma a titolo di rimborso degli oneri legali già sostenuti.

Favorevoli anche le tempistiche della procedura in quanto i termini per adottare la decisione, come visto, sono molto contenuti e potranno essere sospesi soltanto su richiesta congiunta delle parti ovvero qualora risulti opportuno alla luce della complessità e della novità della materia da trattare.

In definitiva, l’ABF è uno strumento semplice, veloce, efficace e dai costi molto contenuti, che consente al cliente di ottenere una decisione, peraltro raramente non osservata dalla banca, sulla controversia in tempi rapidi e che, in ogni caso, non gli preclude, qualora non sia soddisfatto della decisione arbitrale, di adire in un secondo momento l’Autorità Giudiziaria.