Risoluzione contratto di leasing, chi è il soggetto passivo IMU?

Una società impugnava il diniego di rimborso IMU sull’istanza presentata per un’unità immobiliare di sua proprietà ed oggetto di contratto di locazione finanziaria già risolto nell’anno fiscale per inadempimento del conduttore.

A sostegno del ricorso deduceva l’infondatezza e l’illegittimità del diniego, sostenendo che la soggettività passiva IMU fino al momento della riconsegna del bene permane in capo al conduttore che aveva continuato ad occupare il bene.

La CTP competente rigettava il ricorso, ritenendo che per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo sia il conduttore a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

La contribuente proponeva appello che la CTR rigettava confermando l’interpretazione del giudice di primo grado.

La società contribuente proponeva ricorso per cassazione.

Va premesso che la norma sulla soggettività passiva IMU presenta un punto critico in ordine all’individuazione del momento in cui risolto il contratto di locazione finanziaria la soggettività passiva torna in capo alla società di leasing: si ha, infatti, in un primo momento la cessazione del contratto ed in un secondo momento la riconsegna materiale del bene.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, solo finché dura il contratto il soggetto passivo è il conduttore, pertanto, dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing la soggettività passiva ritorna in capo al proprietario. A nulla rileverebbe, invece, il fatto che la riconsegna non sia contestuale alla risoluzione del contratto.

Secondo un secondo indirizzo giurisprudenziale, il presupposto dell’IMU (come quello della “vecchia” ICI) è individuato nel “possesso” dei beni immobili.

Ciò detto, la Cassazione ha respinto il ricorso della società, accogliendo il primo orientamento giurisprudenziale, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittimi la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, che permane finché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno.

Al più la ritardata riconsegna è fatto idoneo a produrre l’obbligazione risarcitoria inter partes, e all’interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante, ma non può interferire nel rapporto tra l’ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge.